Scontro a Nuoro sul nome "Sinistra Futura": il consigliere Coda respinge la diffida del partito regionale

-

L'esponente politico, unico membro del gruppo consiliare, tira dritto e rivendica il diritto di usare simbolo e denominazione: "Non ho vincoli di mandato, rispondo solo agli elettori e al regolamento comunale".

di Pasqualino Trubia

La politica nuorese si intreccia con il diritto amministrativo. Al centro della contesa c'è il controllo di un simbolo e di un nome: "Sinistra Futura". Da una parte i vertici regionali del partito, che hanno formalmente diffidato il consigliere comunale Angelo Coda dall'utilizzare l'emblema e la denominazione in municipio. Dall'altra lo stesso Coda, avvocato e unico componente del gruppo consiliare, che respinge l'ultimatum al mittente, blindandosi dietro la Costituzione e il mandato elettorale.

La risposta del consigliere, protocollata oggi e indirizzata al Presidente regionale di Sinistra Futura (con conoscenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e ai capigruppo), trasforma un diverbio politico in una questione di prerogative istituzionali.

Il cuore giuridico della difesa di Coda si basa sull'origine del suo seggio. Il nome "Sinistra Futura" non viene utilizzato dal consigliere in veste di delegato del partito, ma come elemento identificativo della lista civico-politica che i cittadini hanno concretamente votato alle elezioni. Che differenza c'è tra un partito e un gruppo consiliare? Un partito è un'associazione privata di cittadini. Un gruppo consiliare è invece un'articolazione ufficiale di un ente pubblico (il Comune). Quando un candidato viene eletto, entra in Consiglio rappresentando i cittadini che hanno barrato il simbolo sulla scheda, non i dirigenti del partito. È per questo che le dinamiche interne alle segreterie politiche non possono, per legge, modificare d'ufficio la geografia e i nomi dei gruppi all'interno del municipio.

"La diffida è priva di fondamento" La replica scritta dall'avvocato Coda è netta e smonta la richiesta dei vertici regionali pezzo per pezzo: «La diffida risulta priva di fondamento giuridico; il gruppo consiliare “Sinistra Futura” cui appartengo è stato costituito nel rispetto delle disposizioni del regolamento del Consiglio comunale e trae la propria denominazione dalla lista elettorale con la quale il sottoscritto è stato legittimamente eletto dai cittadini».

Il simbolo, spiega il consigliere, è il patto siglato con chi è andato a votare: «Tale simbolo e tale denominazione hanno rappresentato l’elemento identificativo sottoposto al giudizio degli elettori e sulla base del quale è stato conferito il mandato elettivo. [...] L’utilizzo della denominazione e del simbolo in ambito consiliare costituisce pertanto espressione diretta del mandato elettivo ricevuto. Il consigliere non agisce quale rappresentante del partito ma esclusivamente quale eletto nella lista».

Lo scudo costituzionale: l'articolo 67 Per blindare la sua posizione, Coda richiama il principio cardine delle democrazie occidentali: l'assenza di vincolo di mandato. Una volta eletto, il rappresentante non prende ordini dall'apparato politico.

«È principio consolidato dell’ordinamento che il mandato del consigliere comunale sia libero e non soggetto a vincolo di mandato, principio ricavabile in via generale dall’art. 67 della Costituzione. Ne consegue che nessuna formazione politica può unilateralmente incidere sulle modalità con cui il consigliere esercita le proprie prerogative istituzionali, né imporre limitazioni alla denominazione del gruppo consiliare».

Il caso, per il consigliere, è chiuso. La richiesta del partito regionale viene respinta ufficialmente, accompagnata da una contro-diffida: l'esponente politico intima alla segreteria di non reiterare le contestazioni, riservandosi di adire le vie legali a tutela delle proprie prerogative istituzionali. La palla, o meglio il simbolo, resta a Palazzo Civico.