Legge 104 e domicili separati, il Tribunale sblocca il congedo negato a una bidella. L'Anief: «Oltre il danno la beffa sulle spese legali»

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Il Tribunale di Tempio Pausania interviene sull'applicazione dei diritti di assistenza familiare, annullando il provvedimento con cui l'amministrazione scolastica aveva revocato il congedo a una dipendente pubblica. L'ordinanza cautelare chiude una vertenza sollevata dal sindacato Anief a tutela di una collaboratrice scolastica in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Fais-Satta” di Perfugas.

La vertenza ruota attorno all'applicazione della Legge 104, l'impianto normativo che tutela i diritti e l'integrazione sociale delle persone con disabilità, garantendo ai familiari specifiche agevolazioni lavorative per potersi dedicare all'accudimento. Nel caso in esame, la lavoratrice aveva inizialmente ottenuto dalla dirigenza scolastica l'autorizzazione al congedo straordinario per assistere il padre, affetto da grave disabilità. Dopo circa una settimana, tuttavia, è arrivato il contrordine che imponeva alla dipendente l'immediato rientro in servizio.

Il blocco, secondo la ricostruzione documentale fornita dal sindacato, è scaturito dai rilievi formali mossi dalla Ragioneria Territoriale dello Stato – l'organo periferico del Ministero dell'Economia incaricato di verificare la regolarità contabile e amministrativa degli atti adottati dagli enti pubblici – la quale ha contestato il requisito base della convivenza. Agli atti dell'ufficio, infatti, padre e figlia risultavano residenti nella medesima via ma registrati sotto due numeri civici differenti, benché, come successivamente certificato dall'Anagrafe comunale, l'abitazione consistesse in un'unica villetta bifamiliare posta in un solo corpo di fabbrica.

Di fronte alla revoca, i rappresentanti dell'Anief hanno affidato il mandato legale all'avvocato Marcello Frau, il quale ha depositato un ricorso d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile, uno strumento giuridico che permette di richiedere al magistrato un provvedimento immediato quando i tempi fisiologici di una causa ordinaria rischiano di causare un danno imminente e irreparabile a un diritto fondamentale.

L'ordinanza emessa lo scorso 2 luglio dalla sezione Lavoro del tribunale gallurese ha dato ragione alla lavoratrice. Il giudice ha applicato il principio giurisprudenziale della convivenza "sostanziale", stabilendo che i requisiti fissati dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 151/2001 – il testo unico che disciplina i congedi per la cura dei familiari gravemente inabili – risultano soddisfatti quando assistente e assistito abitano nello stesso stabile, permettendo così un'assistenza continua e globale, indipendentemente dalla rigida distinzione formale delle unità immobiliari. Secondo il tribunale, privare la collaboratrice del congedo l'avrebbe posta di fronte alla drastica scelta tra il mantenimento dell'occupazione e la cura del genitore, causando a quest'ultimo un pregiudizio psicofisico non sanabile a posteriori con un mero indennizzo economico.

Nonostante il ripristino immediato del congedo e dei connessi effetti previdenziali, la sigla sindacale contesta duramente l'epilogo finanziario della causa. Il giudice ha infatti disposto la compensazione delle spese giudiziali, l'istituto processuale che prevede, sulla base di specifiche valutazioni del magistrato, che ogni parte in causa paghi di tasca propria i propri oneri legali, senza addebitare il costo totale allo sconfitto.

Una decisione che il responsabile regionale del personale ATA, Mario Soma, definisce apertamente come «oltre il danno anche la beffa». Il rappresentante sindacale si scaglia contro l'apparato burocratico affermando che «chi sbaglia paga e, in questa vicenda, il Ministero dell’Istruzione, la Ragioneria Territoriale e il Dirigente scolastico dovrebbero pagare tutte le spese». La posizione dell'Anief si chiude con una stoccata diretta al sistema, giudicando inaccettabile «chiedere la compensazione al lavoratore retribuito con uno stipendio di 1.200/1.300 euro al mese».